L’Ecobonus, anche nella forma al 110%, è ammesso solo per serramenti che delimitano il volume verso l’esterno e verso vani non riscaldati. Pertanto, Ecobonus e Superbonus non si applicano per le spese relative alla sostituzione dei serramenti posti tra stanze non riscaldate e ambiente esterno, oppure tra due locali non riscaldati, come ad esempio le finestre della cantina o del vano scala. Solo nel caso in cui il vano scala sia provvisto di riscaldamento, la sostituzione delle finestre fruisce dell’Ecobonus.
A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60 del 28 settembre 2020, che chiarisce che tra gli interventi previsti dall’articolo 14 del D.l. n. 63/2013 è inclusa “la sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore […] o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto […] che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati.”
Per poter detrarre le spese di interventi su serramenti di vani non riscaldati, si rende invece applicabile la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie.