Esclusa l’assicurazione per asseverazioni ed attestazioni per bonus diversi dal Superbonus 110%
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 19/E del 27 maggio 2022 al paragrafo 6, ultimo periodo, ha precisato che “la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell’articolo 119 non è richiamata dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai Bonus diversi dal Superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta”.
In questo senso, la circolare chiarisce la generalità delle espressioni impiegate dalla decretazione previgente (Decreto n. 13/2022, c.d. Decreto Frodi), ove all’art. 2 era previsto un generico onere a carico dei professionisti incaricati per il rilascio delle attestazioni ed asseverazioni di stipulare una polizza assicurativa (con massimale pari all’importo dell’opera) per ogni intervento che necessiti di tali documenti.
A questo punto però il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate non lascia più spazio a margini interpretativi, escludendo la necessità per il professionista, per gli interventi diversi da quelli di cui all’art. 119 D.L n. 34/2020 (bonus 110%), di munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura dei servizi di asseverazione e attestazione.