Evoluzione normativa in ordine all’obbligatorietà del visto di conformità ed alla asseverazione della congruità delle spese ai fini dell’accesso a benefici fiscali.

Aggiornamenti successivi alla Legge di Bilancio del 31.12.2021.

Evoluzione normativa in ordine all’obbligatorietà del visto di conformità ed alla asseverazione della congruità delle spese ai fini dell’accesso a benefici fiscali. 


1)      Interventi eseguiti entro il 12.11.2021. Occorre distinguere tra interventi in materia di Superbonus (110%), rispetto ai quali trova applicazione la disciplina normativa contenuta nel D.L. n. 34/2020, ed altri bonus. La normativa in materia di Superbonus richiede la necessaria presentazione del visto di conformità e dell’asseverazione per consentire al contribuente di usufruire dei benefici fiscali dello sconto in fattura, della cessione del credito o della detrazione in dichiarazione. Al contempo, vengono estesi anche a tutte le altre tipologie di interventi i benefici dello sconto in fattura o della cessione del credito, prescindendosi dalla presentazione del visto di conformità e dall’asseverazione.
2)      Interventi eseguiti dal 12.11.2021 al 31.12.2021. Trova applicazione la disciplina normativa introdotta con il Decreto anti-frodi che inasprisce i requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni fiscali rispetto alle operazioni diverse da quelle ricomprese nel c.d. Superbonus 110%. In questo senso, la presentazione dell’asseverazione e del visto di conformità è richiesta per ogni intervento (art. 121, co. 1-ter, D.L. n. 34/2020), ad eccezione di quelli portati direttamente in detrazione dal contribuente, purché la dichiarazione sia presentata tramite l’Agenzia delle Entrate o il proprio sostituto di imposta.
3)      Interventi eseguiti dopo il 31.12.2021. Trova applicazione la disciplina normativa così come modificata dalla Legge di bilancio del 31.12.2021. In particolare, è esclusa la presentazione dell’asseverazione e del visto di conformità rispetto ai lavori eseguiti in edilizia libera ed agli interventi di importo non superiore a 10.000,00 € iva inclusa, rimanendo invece richiesti questi titoli per i lavori subordinati alla concessione di un titolo abilitativo per un importo superiore a 10.000,00 € iva inclusa e per quelli di cui all’art. 1, co. 219, L. n. 160/2019 (c.d. Bonus facciate).


Aggiornamenti successivi alla Legge di Bilancio del 31.12.2021.
Da quando si applica la nuova disciplina normativa introdotta con la Legge di bilancio?

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 16 del 29.11.2021 (successiva al Decreto anti-frodi), ha precisato che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestato di asseverazione si applica a tutte le dichiarazioni trasmesse telematicamente a decorrere dal 12.11.2021. Tuttavia, in un’ottica di tutela dell’affidamento del contribuente in buona fede, l’Agenzia ha eccezionalmente previsto un’esenzione per coloro che abbiano già assolto al pagamento (entro il 12.11.2021) ed esercitato l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, escludendo l’obbligatoria allegazione della documentazione di cui sopra. In altre parole, l’Agenzia ha valorizzato il carattere generale della comunicazione ai fini della determinazione della normativa applicabile, relegando a criterio eccezionale quello del pagamento.

Aderendo a queste considerazioni non merita condivisione la replica del criterio del pagamento (con bonifico e fattura), dovendosi applicare quello ordinario della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, le nuove disposizioni introdotte con Legge di bilancio del 31.12.2021 trovano applicazione per tutte le comunicazioni inviate a partire dal 01.01.2022, rispetto alle quali è esclusa (non è necessaria) la presentazione dell’asseverazione e del visto di conformità rispetto ai lavori eseguiti in edilizia libera e qualsiasi altro intervento di importo non superiore a 10.000,00 € iva inclusa, pur sempre necessari con riguardo ai lavori subordinati alla concessione di un titolo abilitativo per un importo superiore a 10.000,00 € iva inclusa e per quelli di cui all’art. 1, co. 219, L. n. 160/2019 (c.d. Bonus facciate).