Fattispecie di illeciti con rilievo penale in materia di sismabonus

L’indebita fruizione del credito di imposta del 110% può comportare conseguenze penali tributarie assai gravose, qualora dovesse verificarsi una fattispecie dei seguenti illeciti: 

·        Lavori non fatti. Questa situazione potrebbe configurarsi nel caso in cui i lavori in questione non vengano svolti siano completamente differenti rispetto a quelli previsti per l’acceso al beneficio. 

·        Importo dei lavori sovrafatturati. In questo caso i lavori descritti in fattura vengono eseguiti ma il costo è sovrastimato, ciò verosimilmente per fruire di un maggiore credito di imposta rispetto a quello realmente spettante o per ottenere, a fronte della medesima spesa, anche l’esecuzione di lavori non ammessi al beneficio. 

·        Lavori fatti da soggetti differenti. E’ ipotizzabile che i lavori vengano effettuati da un’impresa differente rispetto a quella che ha effettivamente eseguito i lavori principalmente per il fatto che il cliente ha necessità di cedere il credito d’imposta e l’impresa non può utilizzarlo. 

 
L’articolo 8 del Dlgs 74/2000 prevede la reclusione da quattro a otto anni per chiunque emetta o rilasci fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione. L’articolo 1 del medesimo articolo inoltre include tra i comportamenti illeciti la possibilità di consentire a terzi il riconoscimento di un inesistente credito di imposta

Nel caso in cui l'importo non rispondente al vero sia inferiore a 100mila euro, si applicherebbe la reclusione da uno anno e sei mesi a sei anni. 

Se il soggetto che beneficia dei lavori è rappresentato da una persona giuridica o fisica che detrae l’imposta e indica le fatture in dichiarazione, si configurerebbe lo speculare delitto di dichiarazione fraudolenta.

Se invece si tratta di persona fisica, non di un soggetto Iva, che non ha indicato in dichiarazione la fattura, si potrebbe configurare il concorso nel precedente reato di emissione commesso dall'impresa edile.