In generale se l’immobile viene venduto prima della completa fruizione della detrazione, se non viene stabilito diversamente dalle parti all’atto del rogito, la detrazione viene trasferita all’acquirente per i rimanenti periodi di imposta.
Più precisamente, l’art. 16-bis del Tuir al comma 8, prevede che, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di
imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in mancanza di tale specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.
Resta inteso che, qualora vi sia stato un accordo tra le parti, sia in sede di atto di compravendita che tramite una scrittura privata con i requisiti di cui sopra, in cui sia previsto il mantenimento della detrazione in capo al venditore quest’ultimo può annullarne gli effetti, cedendo le quote residue di detrazione all’acquirente, con una nuova scrittura privata sottoscritta tra le medesime parti, a condizione che ciò avvenga entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e senza che il venditore abbia già fruito della quota di detrazione indicandola nella dichiarazione.