I costi di organizzazione e di coordinamento delle attività prese in carico dai General Contractor non rientrano tra le spese che possono essere agevolabili al 110%. Lo rende noto il recente interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 254/2021. Possono essere detratti, invece, i costi strettamente collegati all’esecuzione degli interventi ammissibili al Superbonus, tra cui l’installazione dei ponteggi, l’acquisto dei materiali, le spese professionali e di progettazione.
La risposta dell’Agenzia chiarisce che tra le spese professionali ammesse alla detrazione rientrano tutti “i servizi necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione, svolti da professionisti incaricati”, e che i costi saranno fatturati dal professionista al General Contractor, e successivamente addebitati in fattura al beneficiario della detrazione.
Quindi, i fornitori che si pongono come “interlocutori unici” potranno beneficiare del Superbonus e fatturare le spese per le prestazioni svolte al committente.