L’articolo 4 del Decreto-legge “blocca cessioni” impedisce la compensazione dei crediti derivanti dai bonus edilizi quando chi ne è in possesso è allo stesso tempo debitore (per importi complessivamente superiori a 10mila euro) a seguito di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati ad agenzia Riscossione (Ader) dall’agenzia delle Entrate, ivi compresi gli atti di recupero dei crediti d’imposta.
Condizione necessaria affinché scatti il blocco alle compensazioni è che per tali debiti siano decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di pagamento e non siano presenti provvedimenti di sospensione ovvero sia intervenuta decadenza dalla rateazione.
La norma prevede che il divieto alla compensazione operi fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli o carichi.