Il compenso dell’amministratore nel caso di superbonus

L’articolo 1129 del Codice Civile disciplina il compenso dell’amministratore di condominio, con l’obbligo per quest’ultimo di dettagliare analiticamente, a pena di nullità della nomina o del rinnovo, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. L’articolo 1135 del Codice, invece, stabilisce che la delibera di nomina e l’eventuale compenso siano stabiliti dall’assemblea.
L’amministratore, quindi, specifica il suo compenso e l’assemblea delibera in ordine dello stesso. E’ solito ormai che gli amministratori prevedano retribuzioni sia per le attività ordinarie che per quelle straordinarie, anche riferite agli interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio. Le attività dell’amministratore sono specificatamente previste dall’articolo 1117 del Codice, mentre quelle escluse si considerano ricomprese, salvo la possibilità dell’amministratore di provare di aver svolto attività extra e di aver diritto ad un ulteriore compenso.
I lavori che possono beneficiare del super eco bonus sono considerati di manutenzione straordinaria, ma sono espressamente esclusi dalla detraibilità fiscale da parte dei condomini. L’Agenzia delle Entrate, però, in recenti interpelli ha ammesso la possibilità di portare in detrazione il compenso dell’amministratore se viene specificatamente riconosciuto come responsabile dei lavori purchè sia oggetto di fatturazione separata, in quanto si configura in questo modo una spesa correlata all’esecuzione di opere agevolabili e riferibili ad una prestazione professionale che si differenzia dai compiti che ricadono normalmente sugli amministratori.