Il Consiglio di Condominio non può Decidere del Cappotto Termico

Il consiglio di condominio, disciplinato dall’art. 1130 bis del c.c., ha esclusivamente funzioni consultive e di controllo, e pertanto non può avere funzioni deliberative. Così ha sentenziato il Tribunale di Roma in data 16 dicembre 2020, con la sentenza numero 17997 sulle funzioni del consiglio di condominio o di una commissione consultiva. Conseguentemente, sarà da doversi ritenere nulla la delibera assembleare che deleghi mansioni decisorie ad una commissione straordinaria. Nel caso specifico, l’assemblea ha nominato una commissione tecnica alla quale è stato conferito, tra altri poteri, quello di stabilire il valore finale dell’appalto e la ripartizione delle relative spese tra i condòmini, potere che invece spetta all’organo condominiale. 

Inoltre, la sentenza 17997 ha stabilito che saranno nulle anche le assemblee che deliberano la realizzazione di un cappotto termico che riduca le dimensioni della superficie calpestabile dei balconi privati. Facendo riferimento alla delibera presa in oggetto dal Tribunale, l’assemblea ha approvato la realizzazione del cappotto termico con spessore variabile senza la specifica indicazione nel capitolato delle modifiche da eseguire. Il Tribunale di Roma ha sentenziato la nullità dell’assemblea individuandone una lesione del diritto di proprietà.