Il Consiglio nazionale dei commercialisti pubblica la “check list” per il rilascio del visto di conformità

Il 22 ottobre il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha pubblicato la “check list” dei controlli necessari da effettuare per il corretto rilascio del visto di conformità, essenziale per avvalersi dello sconto in fattura e della cessione del credito. L’attestazione di conformità deve avere ad oggetto “i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi” e può essere rilasciato dai responsabili Caf, dagli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; dai soggetti iscritti alla data
del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. 
La documentazione richiesta si differenzia a seconda che gli interventi riguardino il risparmio energetico (ecobonus) o la riduzione del rischio sismico (sismabonus). In entrambi i casi è previsto che la certificazione sia rilasciata alla fine dei lavori o in occasione di ogni SAL (stato di avanzamento dei lavori), il cui numero massimo previsto è due, e devono riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.
E’ necessario che siano presenti degli specifici requisiti di legge, in particolare riguardo al soggetto beneficiario, all’immobile su cui è effettuato l’intervento, al titolo amministrativo, ai documenti di spesa, ai relativi  pagamenti e alla tipologia di intervento (trainante o trainato). 
Oltre alla verifica del consenso del cessionario del credito o del fornitore dello sconto, è inoltre essenziale l’acquisizione di autocertificazioni del contribuente su tematiche difficili da verificare di persona, come il non utilizzo dell’immobile per l’attività d’impresa e il rispetto del limite massimo di detrazione tra i vari soggetti beneficiari. Si presuppone che le verifiche richieste all’attestatore siano di natura formale. La circolare 7/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate sostiene che «la verifica non comporta valutazioni di merito, ma il riscontro formale della corrispondenza dei dati esposti alla relativa documentazione», tenendo sempre presente che «la responsabilità in capo al Caf o al professionista sorge solo in caso di visto infedele ed è espressamente esclusa qualora l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente». 
E’ bene ricordare che il soggetto che rilascia il visto è anche colui che si occupa di trasmettere all’Agenzia il modello di opzione.