Con l’articolo 16, comma 1-septis del D.l. 63/2013 è stata introdotta la possibilità di poter beneficiare di un credito d’imposta cedibile fino a 96.000 euro per l’acquisto di un immobile sul quale sia in corso l’esecuzione di un intervento di costruzione o ristrutturazione che determini la riduzione del rischio sismico di una o due classi.
Per usufruire di questo vantaggio, è necessario che l’intervento venga effettuato mediante demolizione e ricostruzione di un intero edificio, con variazione volumetrica consentita ove concesso dalle norme urbanistiche. L’impresa costruttrice dovrà provvedere all’alienazione dell’immobile entro 18 mesi dalla data di fine lavori. L’atto di compravendita dovrà essere stipulato entro il 30 giugno 2022; questo orizzonte si accorcia al 31 dicembre 2021 in caso di acquirente diverso dalla persona fisica.
Gli acquirenti che esercitano attività d’impresa possono beneficiare di una detrazione di imposta pari al 75% o all’85% del prezzo di vendita in caso di miglioramento di una o due classi di rischio sismico rispettivamente. Gli acquirenti persone fisiche possono invece beneficiare di una detrazione parti al 110% del prezzo di acquisto. In ogni caso, vige il limite massimo di 96.000 euro.
Si precisa che il supersismabonus acquisti non pone limiti sulla natura dell’immobile demolito, né dell’immobile risultante dalla ricostruzione. Il beneficio è dunque applicabile ad immobili residenziali, ma anche destinati ad attività produttive.