Il Superbonus è accessibile anche per edifici di un unico proprietario, con il limite di 4 unità, includendo anche i negozi

Il d.l. 34/2020 tramite l’art. 119, comma 9, lett. a) ha dato il nulla osta al Superbonus per gli edifici composti da due a quattro unità, distintamente accatastate, in possesso di un unico soggetto ovvero in comproprietà tra più persone fisiche.
In aggiunta, con la risposta 397/2021 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, è stata esplicitata la possibilità di poter usufruire del Superbonus al 110% anche in presenza di un immobile con almeno il 50% adibito ad uso residenziale e la restante parte ad uso commerciale, al contrario di come avviene con le pertinenze delle abitazioni stesse; resta esclusa la possibilità di poter beneficiare del Superbonus al 110% per le spese inerenti agli interventi cc.dd. “trainati” realizzati presso gli immobili non ad uso residenziale.