È stata prorogata fino al 2022 la possibilità di installare all’interno di un condominio l’impianto fotovoltaico, trainato al 110%. Questo anche nel caso in cui l’installazione dell’impianto stesso interessi le pertinenze degli edifici agevolabili, quale ad esempio il parcheggio condominiale, come affermato dalla circolare 30/E/2020 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda i privati condòmini che volessero realizzare all’interno delle loro parti esclusive l’impianto fotovoltaico, non è richiesto alcun via libera da parte dell’assemblea condominiale; è lo stesso art. 1122 bis del Codice civile che stabilisce che “gli impianti destinati alle singole unità abitative non sono soggetti ad autorizzazione”. Il condòmino dovrà però avvisare l’amministratore circa le modalità di esecuzione dell’intervento, solo ed esclusivamente nel caso in cui il montaggio implichi delle variazioni delle parti in comune. In quest’ultimo caso, la comunicazione all’amministratore è fondamentale in quanto quest’ultimo dovrà convocare l’assemblea al fine di deliberare sulle modalità di montaggio ed evitare di mutare la sicurezza o il decoro dell’edificio. Qualora il condòmino non fornisse alcuna informazione, l’assemblea avrebbe il diritto di limitare o addirittura vietare i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico.
Ciononostante, in merito ad impianti realizzati su parti comuni, ci si domanda quale sia lo spazio massimo (comune) occupabile con il fotovoltaico: la legge non si sofferma in relazione a questo quesito, di conseguenza l’assemblea potrebbe rivolgersi ad un tecnico, con lo scopo di studiare un modo per garantire a tutti i condòmini l’utilizzo del bene. Pertanto, qualora non ci fosse soluzione possibile, tutti i condòmini potranno beneficiare dell’impianto fotovoltaico voluto da un unico privato, “condannando” lo stesso proprietario a ristabilire l’impianto nei limiti rispondenti alla sua quota.
In conclusione, l’impianto del privato dovrà occupare una porzione di superficie che non potrà eccedere la sua parte corrispondente in base ai suoi millesimi di proprietà, salvo la possibilità di far beneficiare a tutti i condòmini l’impianto.