L’articolo 119 del D.l. Rilancio n. 34/2020, convertito con modificazioni in l. n. 77/2020, elenca gli interventi “trainanti” che permettono di usufruire della detrazione del 110%: si tratta di interventi antisismici, di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari.
Se oltre a uno o più di questi interventi vengono eseguiti lavori detti “trainati”, di efficientamento energetico, installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo, questi possono a loro volta usufruire della detrazione al 110%
La circolare 24/E dell’8 agosto 2020 chiarisce che entrambe le tipologie di interventi (trainanti e trainati), devono necessariamente essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in condominio, edifici residenziali unifamiliari e pertinenze, unità immobiliari residenziali indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze.
Con riguardo agli interventi trainati eseguiti su singole unità immobiliari residenziali e pertinenze all’interno di edifici condominiali, occorre ricordare che il condòmino può usufruire del Superbonus sul proprio appartamento solamente se il condominio esegue lavori di efficientamento energetico beneficianti della detrazione al 110%, quindi interventi trainanti.