Gli errori effettuati in merito alle procedure per ottenere il bonus sono oggetto di sanzioni economiche molto incisive, che spaventano molto più delle semplici sanzioni edilizie. Infatti, è sufficiente un abuso di piccola entità (superiore al 2%), per generare una perdita del bonus e il recupero da parte delle agenzie fiscali. Un ostacolo alle asseverazioni è rappresentato dalla situazione edilizia legittima di partenza, poichè l’articolo 9 bis del Dpr 380/2001 pone particolare attenzione al titolo edilizio originario (licenza, permesso, concessione). Se la costruzione è antecedente all’epoca che ha richiesto un titolo edilizio per costruire (generalmente gli anni ‘40), si fa riferimento al catasto di primo impianto, cioè quello di inizio secolo, o a qualsiasi altro documento pubblico o privato, con successive integrazioni (anche parziali). Per le costruzioni vecchie, anche vecchi reperti fotografici possono aiutare ad ottenere un contributo.
E’ compito dei professionisti dichiarare l’esistenza e l’eventuale irrilevanza di violazioni edilizie, in base a quanto stabilito dall’ articolo 34 bis Dpr 380/2001, modificato nel 2020, soprattutto per quanto concerne le violazioni entro il 2% delle misure previste o di irrilevanza delle modifiche catastali sul valore del bene.
Il peso degli accertamenti è ingente, nonostante ci sia stato un alleggerimento grazie alla norma che ammette la dichiarazione di regolarità urbanistica limitata alle sole facciate degli edifici, senza cioè indagare sulla legittimità dei vani retrostanti (articolo 119 comma 13 ter Dl 34/2020), lasciando fuori le frequenti realtà di verande o logge chiuse abusivamente. Alcune regioni hanno rimediato sanando le verande inferiori a 50 metri quadrati (Sicilia, Legge regionale 4/2003, articolo 20) ma i problemi rimangono e potrebbero essere snelliti adottando per i bonus una logica simile a quella dei lavori su unità immobiliari oggetto di sanatoria in corso di esame: il beneficio viene accordato subito, salvo revoca qualora la domanda di sanatoria venga respinta.