Come noto, la finalità del superbonus ricostruzione è quella di agevolare i contribuenti che sostengono spese per interventi per la ricostruzione di edifici che risultino inagibili a causa di eventi sismici verificatesi, a far data del 1° aprile 2009, nei Comuni dei territori dove si stato dichiarato lo stato di emergenza.
Per questo motivo in assenza della condizione di inagibilità dell’edificio oggetto di intervento, la predetta disposizione non può trovare applicazione.
Nel caso in cui, inoltre, l’agibilità di un immobile danneggiato dal terremoto sia stata ripristinata, non ci sono le condizioni per l’applicazione del superbonus ricostruzione.
Questo è quanto chiarito con la risposta all’interpello n. 4 del 9.01.2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate.