L’istallazione di pannelli fotovoltaici è in edilizia libera solo se si posizionano su quanto già edificato

L’installazione di pannelli fotovoltaici è consentita in edilizia libera solo se si posizionano su quanto già edificato.
Anche la installazione di pannelli fotovoltaici non può trovare legittimazione che consenta un’illimitata facoltà di deroga a tutte le norme del Testo unico edilizia. È evidente che le legittime esigenze private di ottenere un adeguato approvvigionamento energetico, vanno comunque contemperate con l’interesse al corretto sviluppo dello sfruttamento edilizio del territorio.
Sul punto il Consiglio di Stato (sezione settima sentenza 08113 del 09 ottobre 2024) si è espressa in questo modo “La tendenziale derogabilità delle norme del Testo unico edilizia, prevista dall’articolo 9 del citato Dl 17 per la realizzazione di impianti fotovoltaici, vale solo quando l’interessato dimostri di non avere possibilità alternative, cioè tecnicamente equivalenti, di installazione in altri luoghi. E comunque, a condizione che, da quest’ultima, egli non ottenga indebiti incrementi di volumetrie e superfici utilizzabili per altri scopi, che non siano strettamente connessi a esigenze tecniche perché, in quest’ultimo caso, è evidente che l’intervento comunque richiede la necessità del titolo edilizio maggiore, ossia il permesso di costruire”.