La Cassazione Garantisce L’ecobonus Per Immobili Locati Dalle Società

Con l’ordinanza 29019/2020, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contrario ad una sentenza favorevole al contribuente. La vicenda concerneva un’impresa che ha dato in locazione diversi immobili, sui quali la stessa ha deciso di svolgere interventi di riqualificazione energetica. L’Agenzia delle Entrate aveva rilasciato una cartella di pagamento con la quale rettificava l’importo dell’IRES (imposta sul reddito delle società), disconoscendo il beneficio dell’Ecobonus al 55% per le spese necessarie per interventi di riqualificazione energetica, ex art. 1, c. 344, legge 296/2006, su edifici dati in locazioni da parte di società immobiliari.

La risposta data dai giudici tributari, si fonda sul fatto che la legge e le norme non hanno previsto alcun limite in merito ai soggetti beneficiari della detrazione Ecobonus. L’Agenzia aveva fatto ricorso sulla base che la detrazione spettava soltanto alle persone fisiche che utilizzano direttamente gli immobili. A seguito dell’ordinanza di cui sopra, la detrazione spetta anche alle società che cedono gli immobili in locazione, in quanto vengono qualificati come beni merce dell’attività imprenditoriale e rivolti al mercato (ai fini di vendita o locazione). Secondo il Dm 47 del 2007, tra i soggetti ammessi alla detrazione al 55% ai fini di opere di risparmio energetico su edifici esistenti, su porzioni di edifici o unità di qualsiasi categoria catastale, non troviamo solo le persone fisiche, ma anche i soggetti titolari di reddito d’impresa. Per la Cassazione, pertanto, non può sussistere una interpretazione di tipo restrittivo, in relazione ai soggetti che possono beneficiare della detrazione Ecobonus al 55%.