La nuova disciplina dell’interpello

In data 03 gennaio 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Le modifiche allo statuto dei diritti del contribuente entrano in vigore a partire dal 18 gennaio 2024.

Viene previsto che l’interpello sarà a pagamento per i “grandi”, mentre per i “piccoli” la possibilità di interpellare l’agenzia delle Entrate – sempre a pagamento – risulterà subordinata alla consultazione preventiva dell’apposita banca dati (che, di fatto, sarà un sistema di intelligenza artificiale).

Nel testo definitivo del decreto legislativo relativo allo Statuto del contribuente (legge 212/2000) viene inoltre precisato che l’atto emesso in difformità dalla risposta del Fisco è annullabile, e non nullo.

Il provvedimento provvede a distinguere le ipotesi di interpello, ricomprendendo tutte le tipologie attualmente previste. Si tratta degli interpelli: a) interpretativi, b) qualificatori; c) antiabuso; d) disapplicativi; e) probatori; f) dei neo-residenti che optano per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24 bis del Tuir.

Si evidenzia che l’interpello probatorio (attualmente riferito, ad esempio, alle società di comodo), sarà proponibile solo dai soggetti in regime di adempimento collaborativo o ammessi all’interpello per i nuovi investimenti, di cui all’articolo 2 del Dlgs 147/2015.

L’aspetto che risulta però davvero caratterizzante è quello per cui si stabilisce che la presentazione dell’istanza di interpello viene in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale dell’Agenzia, la cui misura (del contributo) sarà individuata con apposito decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume d’affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di interpello. Occorre però rilevare che per determinati soggetti vi sarà un precedente “filtro” per poter accedere all’interpello.

Viene stabilito, infatti, che per le persone fisiche e le società di persone in contabilità semplificata occorre preventivamente utilizzare – quale condizione di ammissibilità all’interpello – il servizio di consultazione semplificata.

Viene previsto che questi soggetti accedono gratuitamente, per i loro casi concreti, a un’apposita banca dati che contiene sostanzialmente i documenti di prassi delle Entrate.

Questa banca dati – di fatto un’intelligenza artificiale (Ia) – consentirà l’individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente.

Se la risposta non è individuata univocamente, allora l’Ia informerà il contribuente che potrà presentare istanza di interpello.

Se invece l’Ia individua la risposta al caso concreto, essa produrrà i medesimi effetti dell’interpello.

Si osserva, inoltre, che vengono uniformati i termini per le risposte dell’Agenzia, stabiliti per tutte le tipologie in 90 giorni. Termine che risulta sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che risulta obbligatorio chiedere un parere preventivo a un’altra amministrazione.

In caso di emissione di un atto di accertamento difforme dalla risposta dell’interpello, si precisa che l’atto è annullabile e non nullo, come inizialmente previsto.

Questo significa che l’eccezione dovrà essere proposta dal contribuente in sede di ricorso e non potrà essere rilevata d’ufficio dal giudice.