L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di interventi agevolati con il Superbonus, la capienza dell’intervento è calcolata tenendo conto delle pertinenze, anche se non sono servite all’impianto centralizzato.
In particolare, è stato analizzato il caso in cui vi sia il rifacimento di un pavimento totalmente demolito e ricostruito per dare la possibilità di effettuare l’intervento di realizzazione della coibentazione dell’involucro dell’edificio. In questo caso, tutte le spese risultano detraibili, a patto che l’intervento venga poi effettivamente realizzato.
Tra gli interventi trainati è previsto anche la building automation, cioè gli interventi preordinati alla gestione integrata e autorizzata degli impianti, compresa l’infrastruttura di supervisione e controllo capace di massimizzare il risparmio energetico.
E’ stato inoltre chiarito in via definitiva che è possibile realizzare un Ape ante intervento per lavori già avviati prima dell’entrata in vigore del Dl 34/2020, ma che sono stati pagati dopo il 1 luglio 2020: nel suddetto caso, l’Ape pre-intervento deve essere allegato all’atto della presentazione dell’istanza all’Enea. La terzietà tra tecnico abilitato che rilascia l’asseverazione e progettista/direttore dei lavori non è necessario, anche per il Super Ecobonus.