A condizione che rientrino nel perimetro della manutenzione di singole unità o di parti comuni, le barriere architettoniche sono cedibili ai sensi dell’art. 121 del Dl 34/2020. Lo afferma una risposta del Ministero dell’Economia, che conferma che i crediti possono essere ceduti liberamente “in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema cedibilità.” Questa cessione è però limitata agli interventi elencati dall’art. 121. Invece, tutti quei lavori direttamente finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, citati dall’art.16-bis, lettera E) del TUIR, sono esclusi dal decreto Rilancio, sui quali “non è possibile esercitare l’opzione”.
Per aggirare il problema, si devono includere gli interventi citati dall’articolo 121, tra cui gli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari e di manutenzione (ordinaria e straordinaria) sulle parti comuni di un edificio rientranti nelle lettere A) e B) dell’art. 16-bis del TUIR, per i quali è possibile esercitare l’opzione della cessione.