Le diverse periodicità di detrazione dopo la conversione in legge del D.L. n. 39/2024

La prima deroga alle tempistiche tradizionali è stata introdotta (dall’articolo 2, comma 3-sexies, del Dl 11/2023) con il comma 8-quinquies all’articolo 119 del Dl 34/2020. La norma prevede che i contribuenti che hanno usufruito del Superbonus possono ripartire, solo con riferimento alle spese sostenute nel 2022, la detrazione in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023.

La scelta riguarda l’intera detrazione, prevede rate di pari importo e non consente ripensamenti. L’opzione va indicata nella dichiarazione (Redditi o 730) da presentarsi nel 2024 per l’anno 2023, a condizione che la prima rata di detrazione non sia inserita nel modello dichiarativo presentato nel 2023 e relativo al 2022.

Per le spese sostenute dal 2024 in poi, all’articolo 4-bis, comma 4, del Dl 39/2024, viene stabilito che la ripartizione della detrazione in dichiarazione è pari (obbligatoriamente) a:

- dieci anni (in luogo di quattro) per il superbonus;

- dieci anni (in luogo di cinque) per il sismabonus (anche in versione “acquisti”) e per il bonus barriere architettoniche.

I crediti d’imposta per i quali si è optato per lo sconto in fattura/cessione del credito continuano ad essere ripartiti in quattro rate annuali per il Superbonus, cinque rate annuali per il sismabonus e per il bonus barriere architettoniche.