Le ipotesi di decadenza dal superbonus

Il legislatore ha individuato specifiche ipotesi di decadenza dal beneficio, regolamentate dall’art. 119, comma 13-ter del D.L. 34/2020.
In queste situazioni, il committente perde il diritto al Superbonus, e l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo indebitamente fruito. 
Le ipotesi di decadenza riguardano: 

-         la mancata presentazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o della CILAS (CILA Semplificata); interventi eseguiti in difformità rispetto alla CILA(S); 

-         la mancata attestazione da parte del tecnico degli estremi del titolo edilizio per la costruzione dell’immobile; 

-         l’assenza della dichiarazione che l’immobile è antecedente al 1967; l’erroneità delle attestazioni o asseverazioni fornite dal tecnico.
In queste circostanze, il committente è responsabile in prima persona, mentre la responsabilità diretta dei professionisti non è configurabile, sebbene il committente possa successivamente rivalersi nei loro confronti per negligenza o imperizia, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.
Nel contesto della perdita delle agevolazioni fiscali, i tecnici (ingegneri, architetti, geometri) che redigono le pratiche e certificano la conformità dei lavori sono chiamati a rispondere della correttezza e veridicità delle informazioni fornite. 
La loro responsabilità è molto alta, poiché il mancato rispetto delle normative può comportare la perdita dei benefici fiscali, con gravi conseguenze per i committenti e per il professionista stesso.
La loro responsabilità è strettamente legata:

-         alla verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’accesso al Superbonus; 

-         all’attestazione del rispetto dei requisiti tecnici durante le fasi di avanzamento dei lavori (SAL) e a fine lavori, sulla base del progetto approvato e dell’effettiva realizzazione; 

-         alla verifica della congruità delle spese sostenute, come stabilito dall’art. 119, comma 13-bis del DL n. 34/2020.
Si registrano vari tipi di responsabilità:
• Responsabilità civile: qualora il professionista commetta errori per negligenza o imperizia, la sua responsabilità sarà esclusivamente di natura civile. Tuttavia, non basta la sola negligenza a configurare un “concorso nella violazione”. Occorre provare che l’errore del professionista abbia concorso alla violazione della normativa fiscale. In questo caso, il professionista può essere obbligato a risarcire i danni derivanti dalla perdita delle agevolazioni fiscali, oltre a rispondere della mancata qualità del lavoro svolto. Sul punto si registra la sentenza del Tribunale di Ravenna (n. 230/2023), dove il professionista incaricato (in questo caso il geometra) è stato dichiarato responsabile per i soli danni emergenti, ossia le perdite reali subite dal committente, derivanti da errori progettuali, omissioni o negligenze che impediscono l’accesso ai bonus edilizi. Il Tribunale non ha condannato il tecnico anche per il lucro cessante (mancato ottenimento del bonus edilizio) poiché ha precisato che non vi era un nesso diretto tra l’inadempimento del geometra e il mancato ottenimento dei bonus;
• Responsabilità penale: in caso di frode fiscale, il tecnico potrebbe essere coinvolto in procedimenti penali, in particolare quando viene accertato che abbia falsificato la documentazione o partecipato attivamente alla manipolazione delle pratiche per ottenere il beneficio fiscale illecito;
• Responsabilità amministrativa: la responsabilità amministrativa del tecnico è legata alla violazione delle normative urbanistiche e edilizie, come la mancanza di autorizzazioni o la non conformità del progetto alle disposizioni di legge.