LE NUOVE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E RIGENERAZIONE URBANA INTRODOTTE DAGLI ARTICOLI 33 E 33-BIS DEL DL N. 77/2021 C.D. SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE

La Normativa

Il comma 13-ter dell’articolo 119 del DL n. 34/2020 è stato sostituito dal seguente:

"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a)     mancata presentazione della CILA;
b)     interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c)      assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d)     non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.".

L’Entrata in Vigore

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Semplificazioni e Governance), che istituisce la semplificazione del Superbonus edilizio al 110%, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 n. 129, è entrato in vigore dal 1 giugno 2021, ed è stato convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, con modificazioni.

Le Nuove Misure di Semplificazione

La nuova disposizione stabilisce che, in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente indicare una mera descrizione dell’intervento da realizzare, e solo se necessario per una più chiara e completa descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. 

In caso di varianti in corso d’opera ad interventi di cui alla CILA “Superbonus”, le stesse varianti possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente. Secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.

Le predette misure di semplificazione sono applicate sia a parti comuni, sia a parti private di edifici condominiali. 


Edifici Ante 1967

Attraverso la CILA “Superbonus” dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile, ovvero che la costruzione dell’immobile è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, non rendendo più obbligatoria, come più volte ricordato, la verifica dello stato legittimo. Si ricorda che rimane impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.