Quando gli interventi riguardanti il Superbonus vengono effettuati sulle parti comuni, la normativa prevede che lo specifico limite di spesa sia moltiplicato per “il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio”. Il calcolo deve quindi tenere conto anche delle pertinenze. Ciò vale sia in ambito di Superbonus 110%, ma anche per l’Ecobonus non al 110% e il Sismabonus, relativi agli interventi sulle parti comuni.
Se ad esempio si considera un condominio costituito da quattro unità abitative e quattro pertinenze, il limite massimo deve essere calcolato prendendo in considerazione otto unità abitative.
Inoltre, qualora i lavori vengano effettuati da una sola impresa, e l’intervento trainato sia effettuato tra l’inizio e la fine dei lavori dell’intervento trainante, «è sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori».
Le pertinenze risultano rilevanti anche per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti che beneficiano delle detrazioni del 70% o del 75%, in quanto l’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 31 maggio 2019, n. 13/E, ha specificato che l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione vada calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.
Per quanto riguarda gli interventi non sulle parti comuni, le risposte del 19 febbraio 2019, n. 62 e del 29 settembre 2020, n. 419, hanno chiarito che «gli interventi realizzati sulle pertinenze non godono
di un autonomo limite di spesa».