La recente Cassazione n. 10371/2021 ha respinto il ricorso di condòmini che si opponevano al pagamento delle spese per la realizzazione di un cappotto termico deliberato in assemblea in quanto “innovazione gravosa e voluttuaria.” La ratio della sentenza si basa sul fatto che l’intervento in esame “non dà luogo ad opera suscettibile di utilizzazione separata” e che non può essere considerato un’innovazione gravosa e voluttuaria poiché non rientrante “nel mero abbellimento e nel superfluo.” Infatti, la Cassazione, ha precisato che i lavori di coibentazione di un edificio sono considerati interventi di miglioramento dell’efficienza energetica che permettono benefici fiscali a tutti i condòmini. Questa sentenza acquista particolare rilevanza in ambito di Superbonus.