Maurizio Postal, consigliere nazionale dei commercialisti con delega alla fiscalità, ha dichiarato che le precedenti coperture assicurative dei professionisti, necessarie per i vecchi visti di conformità, valgono anche per il superbonus, dato che il visto previsto per lo sconto in fattura e la cessione del credito è regolato da una norma già esistente, l’articolo 35 del Dlgs n. 241/1997.
Il professionista dovrà verificare la corrispondenza tra i dati inseriti nelle dichiarazioni e i documenti relativi al superbonus, senza controllare il merito degli interventi. In questo caso, la copertura assicurativa sottoscritta dai professionisti abilitati risulta sufficiente.
E’ necessario però prestare particolare attenzione alle formulazioni utilizzate per la stipula della polizza, infatti, sarebbe utile sia compresa anche un’estensione che parli esplicitamente di superbonus. Inoltre, dato il gran numero di visti di conformità apposti dal professionista, sarebbe opportuno verificare che il massimale previsto dalla polizza sia sufficiente.