L’interpello n. 521 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in data 3/11 ha chiarito che la definizione di superfici opache escluda tutti gli elementi che costituiscono l’involucro degli edifici.
Il caso in esame riguarda il rifacimento di pareti esterne di un immobile, costituite da vetrate «non rimuovibili e che non possono essere aperte». Il soggetto richiedente intende sostituire le vetrate con una parete in muratura, con conseguente miglioramento di due classi energetiche e l’isolamento termico delle superfici verticali. Il richiedente ritiene che si possano assimilare i suddetti interventi a quelli di isolamento termico, dato che “non esiste una precisa definizione di pareti opache”.
L’Agenzia delle Entrare, però, si trova totalmente in disaccordo. L’articolo 119 del Dl 34/2020, infatti, si riferisce «esclusivamente alle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate e non anche ad altri elementi costituenti l’involucro edilizio».
L’elenco indicato dalla legge è quindi tassativo: alcuni elementi che compongono l’involucro non risultano beneficianti del superbonus 110%.