Non è possibile beneficiare della detrazione Sismabonus al 110% o Sismabonus ordinario per tutti gli immobili, funzionalmente indipendenti, collocati presso edifici plurifamiliari, come ad esempio un’unità abitativa situata in un immobile bifamiliare orizzontale.
Risulta sempre possibile, però, usufruire della detrazione Sismabonus al 110% per i lavori presso immobili unifamiliari, con eventuali pertinenze, nonché per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali. Dal 2021, è stata ampliata la possibilità di fruire della detrazione citata anche per interventi su parti comuni di un edificio condominiale, composto da non più di quattro unità abitative, appartenenti ad un unico proprietario.
Oltre ai suddetti interventi, esiste la possibilità di godere del Sismabonus ordinario, per lavori antisismici su parti comuni di fabbricati non condominiali, appartenenti ad un solo proprietario, senza il necessario vincolo della destinazione abitativa (risposta 6, linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, rilasciate dalla Commissione di monitoraggio – 2021).
Secondo la risposta 6 della Commissione di monitoraggio, per beneficiare del Sismabonus, “più che all’unità funzionalmente indipendente, bisogna fare riferimento all’unità strutturale”. Quest’ultima è identificabile secondo le norme tecniche per le costruzioni 2018, secondo cui l’unità, in relazione al flusso dei carichi verticali, deve avere una continuità da terra a cielo, delimitata da spazi aperti, da giunti strutturali o da edifici strutturalmente confinanti, ma tipologicamente differenti.
L’unità strutturale “deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse”, come stabilito dalla circolare del Mit (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).