Misure Antincendio da Rispettare nel Caso di Rifacimento del Cappotto Termico

A seguito dell’entrata in vigore del D.M. del 6 maggio 2019, i progettisti sono costretti a prestare la massima attenzione alla sicurezza antincendio delle facciate condominiali.

Il Decreto ministeriale 30 novembre 1983 ha definito, inoltre, l’altezza antincendi dell’edificio, quale “altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”.

La motivazione di ciò è correlata al fatto che è necessario, da parte dei soccorritori, portare aiuti dall’esterno dello stabile, fermo restando che dall’accesso esterno debbano essere raggiungibili tutti i locali del condominio. Onere che non solo deve riguardare gli edifici di nuova costruzione, ma anche gli interventi presso edifici già esistenti. I tecnici e i progettisti dovranno assicurare che, qualora dovesse scoppiare un incendio dal cappotto termico: a) le fiamme non si espandano all’interno dell’edificio; b) l’incendio non vada a danneggiare le compartimentazioni antincendio; c) le fiamme non facciano crollare porzioni della facciata.

Dunque, bisogna adattare il progetto a queste misure indispensabili, anche attraverso il rilasciando di un Certificato di prevenzione incendi.