Per Super e Sismabonus, come affermano le circolari 24/E/2020 e 19/E/2020, la detrazione massima si calcola moltiplicando l’ammontare delle spese per il numero delle unità immobiliari ed eventuali pertinenze. Tuttavia, le pertinenze si aggiungono al moltiplicatore solamente nel caso di un edificio che abbia almeno due unità immobiliari, o condominio. Se invece si tratta di un’unica unità abitativa, le pertinenze non potranno rientrare nel moltiplicatore. In merito alla questione si segnala la Risposta 419/E/2020 che afferma: “Se l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come «parti comuni » e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità.”