Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 94 dell’8 febbraio 2021, riguarda i lavori per il miglioramento dell’efficienza energetica attraverso la riqualificazione della centrale termica in comune a tutte le palazzine. Inoltre, su alcune di esse, era stato dato il via libera per svolgere lavori di isolamento termico delle facciate e del tetto.
Il problema è rivolto all’indipendenza degli edifici appartenenti al supercondominio. Ogni fabbricato, facente parte di un unico grande complesso, ha un proprio codice fiscale e una propria iscrizione in anagrafica tributaria. Dunque, essendo istituti differenti, è lecito domandarsi se gli interventi effettuati all’interno di un supercondominio, vadano associati con altri interventi, trainanti o trainati, eseguiti sui singoli edifici al fine di ottenere il doppio salto di classe energetica, necessario per poter beneficiare della detrazione fiscale Superbonus al 110%.
L’intervento sulla centrale termica non avrebbe garantito il doppio salto di classe. Detto intervento, in aggiunta agli interventi di isolamento termico delle facciate e del tetto, avrebbero, invece, assicurato il requisito richiesto dalla normativa. Pertanto, l’Agenzia ha chiarito che solo i fabbricati oggetto degli ulteriori interventi di miglioramento energetico, avranno diritto al Superbonus al 110%. Ai condòmini degli altri fabbricati, i quali non raggiungevano i requisiti ex art. 119, D.l. 34/2020, è stata consentita l’ammissione alla detrazione Ecobonus, di cui all’art. 14 del D.l. 63/2013 (circolare 30/E).
Risulta irrilevante la presenza di più codici fiscali e che il supercondominio ne abbia uno proprio.