Nessun Vincolo Delle Banche Sui Visti di Conformità

In relazione alla detrazione Superbonus al 110%, gli artt. 119 e 121 del D.l. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) confermano la necessaria apposizione del visto di conformità, rilasciato da professionisti come dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, nei casi in cui il beneficiario decida di optare per la cessione del credito ovvero per lo sconto in fattura. 

È inoltre opportuno sottolineare che le banche, le quali offrono servizi di acquisto del credito d’imposta o prefinanziamenti per i relativi lavori, non possono porre alcune limitazioni, oltre a quelle previste dalla normativa, per quanto riguarda il soggetto che andrà a porre il visto di conformità, scelto dal cliente beneficiario della detrazione in esame.