Tutti i condomìni sono sostituti d’imposta e perciò devono trattenere la ritenuta d’acconto del 4% «sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi […] effettuate nell’esercizio di impresa […] e sui corrispettivi qualificabili come redditi diversi» (Articolo 25-ter, D.p.r. n 600/1973).
Il condominio, però, non deve operare la suddetta ritenuta d’acconto nei casi di spese sulle parti comuni effettuate tramite agevolazioni fiscali (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate etc.). Infatti, per questi interventi, è obbligatorio il bonifico parlante soggetto a ritenuta dell’8%, trattenuta dalle banche o dalle poste all’atto dell’accredito del pagamento, ai sensi dell’Art. 25 del D.l. 78/2010 (circolare 40/E/2010).