Gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) sono esclusi dal Superbonus e dalle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura per tutte le detrazioni inerenti alle ristrutturazioni edilizie. Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 372 del 25 maggio 2021. La motivazione è legata all’assenza di reddito imponibile degli OICR. La circolare 24/E/2020 è chiara a riguardo: “Il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.” Secondo la risposta dell’Agenzia, inoltre, “non assume rilevanza la circostanza che la società istante sia, invece, soggetto Irap e soggetto passivo Iva”.