introdotte con il decreto legge n. 34 del 19/5/2020 (art. 121 decreto rilancio)
La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110% , per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro-cogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.
La detrazione della misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al precedente punto 1. Gli interventi per i quali si applica la detrazione del 110% se eseguiti congiuntamente agli interventi del punto 1 sono i seguenti:
interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
acquisto e posa in opera di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali.
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico sugli edifici in zona sismica 1, 2, 3, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La predetta detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Viene introdotta anche la possibilità di detrarre al 90% anche il premio della polizza assicurativa Anticalamità, qualora il credito Sismabonus venga ceduto alla stessa compagnia assicurativa.
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione nella misura del 110% , fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai precedenti punti 1 e 3.
La detrazione al 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni e negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.
Le detrazioni di cui ai punti precedenti 4 e 5 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% , da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al punto 1.
Le disposizioni contenute nei precedenti punti si applicano agli interventi effettuati da:
condomini;
persone fisiche sulle unità immobiliari al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Le disposizioni contenute nei punti 1 e 2 non si applicano agli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, necessari ai fini dell’accesso alla detrazione.