L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 188, ha precisato che alla cooperativa sociale spetta il Superbonus “potenziato” in caso di affitto di ramo d’azienda mentre in caso di concessione degli immobili in comodato d’uso il beneficio spetta solo se la registrazione dell’atto è avvenuta in data anteriore al 1° giugno 2021.
Nel caso affrontato dall’Agenzia, l’istante chiedeva se, tramite affitto o acquisto del ramo di azienda, volesse rilevare le attività socio - sanitarie e assistenziali svolte in tre immobili attualmente gestiti da una Fondazione del proprio gruppo, potesse, in virtù dell’affitto d’azienda, usufruire del Superbonus con limiti di spesa potenziati (secondo le previsioni di cui all’art. 119, comma 10bis, del D.L. n. 34/2020).
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in senso parzialmente negativo.
Quest’ultima ha evidenziato che al fine di poter fruire dell’agevolazione i contratti di comodato relativi agli immobili oggetto degli interventi di efficientamento avrebbero dovuto essere registrati in data anteriore al 1° giugno 2021 a favore di un soggetto dotato delle qualifiche previste. Requisito non integrato dalla Fondazione nè sanabile attraverso un successivo affitto di azienda a favore della cooperativa sociale dotata della qualifica di Onlus.
Discorso diverso, invece, nel caso in cui la cooperativa risulti usufruttaria degli immobili sin dalla data di avvio dei lavori. In tale ipotesi, in quanto Onlus, potrà beneficiare dei limiti di spesa potenziati a condizione che sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalla norma.