L’installazione dei pannelli fotovoltaici è disciplinata dagli artt. 1120 e 1122 bis del c.c. per interventi a favore di un condominio oppure a favore della singola unità abitativa. L’installazione di questi pannelli sulle parti comuni è invece disciplinata dall’art. 1108 c.c.
È obbligo dell’amministratore convocare l’assemblea per la procedura dell’installazione degli impianti fotovoltaici entro trenta giorni dalla richiesta dell’interessato, e comunque rispettando quanto stabilito dal comma 3 art. 1120 c.c.
Invece, per quanto riguarda la salvaguardia della sicurezza, della stabilità dell'edificio e il decoro architettonico, si fa riferimento al comma 4 dell’art. 1120 c.c.
Si possono installare questi impianti nelle parti comuni modificandone la destinazione secondo le modalità dettate dall’art. 1117 c.c, e comunque previa la costituzione di un apposito fondo come previsione dal comma 4 art. 1135.
Infine, il vantaggio che si può ottenere dal Superbonus, oltre alla detrazione del 110% della spesa sostenuta, è la riduzione della maggioranza per l’approvazione in assemblea secondo quanto stabilito dall’art. 119 del D.l. 19 maggio 2020.