Patente a crediti

L’art. 27 del D. lgs n. 81/08, così come modificato dal D.L. 19/2024 ha previsto che, a far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza. Sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Si definisce cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X del predetto decreto legislativo.
Più precisamente, la dotazione della patente a punti è obbligatoria nei cantieri in cui si realizzano lavori edili o di ingegneria civile che si occupano di:
•  costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione;
•  rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee;
•  opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
•  montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati.
L’art. 27, comma 15, del Testo Unico della Sicurezza, così come modificato dal D.L. 19/2024, ha stabilito che non sono tenute al possesso della patente a crediti:
•  coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
•  le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Inoltre, il D.L. n. 19/2024 ha aggiunto all’art. 90, comma 9, del predetto TU la lettera b-bis che ha aggiunto tra gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori:
“verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA”
La patente viene rilasciata in forma digitale dall’Ispettorato del Lavoro ai soggetti che diano preventiva dimostrazione di essere in possesso dei requisiti specificatamente indicati nella norma, ossia:
• iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura;
• adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi previsti, in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• possesso del DURC in corso di validità;
• possesso del DVR, nei casi indicati dalla normativa vigente;
• possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997, nei casi previsti dalla legge;
• avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalle vigenti normative di settore.
Secondo la Circolare n. 4 del 23/04/2020 il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.