Con la legge di bilancio 2021, comma 66, lett. g), sono aumentati del 50% i massimali del Superbonus al 110%, per quanto riguarda i fabbricati demoliti dal sisma. Questa proroga varrà, per ora, fino al 30 giugno 2022 ed include tutti i comuni interessati da eventi sismici dall’anno 2008, ma solo qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In relazione a quest’ultimo, l’art. 57 del D.l. 104/2020 aveva già confermato che lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2021 per i sisma del 2016 e 2017 (comma 4 ter, art. 119, D.l. 34/2020). La proroga dell’art. 57 comprende anche i fabbricati distrutti dal terremoto del 2018 della provincia di Catania, con tanto di maggiorazione.
In relazione ai territori della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia Romagna, colpiti dal terremoto nel 2012, è necessario individuare i provvedimenti con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con tanto di relativi comuni. Lo stato di emergenza non deve per forza essere ancora in atto. Per la maggiorazione delle spese che possono beneficiare del 110%, basta individuare tutti i comuni che erano stati destinatari dello stato d’emergenza. Il comma 4 quater dell’art. 119 precisa che la detrazione sul Sismabonus spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.