Entro il 31 dicembre 2021 dovrà essere firmato il rogito di acquisto, nel caso di un immobile antisismico ricavato da un’operazione di demolizione con ricostruzione.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 515, ha infatti chiarito che «affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione» legata alle case antisismiche, è necessario che «l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021». Il rogito, quindi, deve arrivare entro quella data.
In particolare l’Agenzia ha esaminato il caso di zone classificate a rischio sismico 1, 2, 3, nelle quali è possibile avviare operazioni di messa in sicurezza sismica, tramite ricostruzione e demolizione di interi edifici. Gli acquirenti di immobili ristrutturati venduti entro diciotto mesi dalla data di fine lavori possono godere di uno sconto fiscale fino all’85% del prezzo di compravendita, che può passare al 110% in base alle indicazioni della circolare 24/E.
Il chiarimento penalizza, però, quelle imprese che hanno già un cantiere attivo e sperano di godere del superbonus. I lavori dovranno essere necessariamente completati entro la fine del 2021, altrimenti si potrà beneficiare solo di uno sconto pari all’85%.