Per evitare comportamenti non conformi alle normative che regolano il Superbonus 110%, trattandosi di un’agevolazione particolarmente allettante, il decreto Rilancio – oltre ai requisiti rigorosi – ha stabilito un sistema di controlli altrettanto severi.
Come prima cosa viene l’obbligo dell’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che attesta che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Deve inoltre dimostrare la congruità delle spese, determinate secondo i prezzari regionali, i listini ufficiali o i listini delle Camere di commercio locali o, in difetto, i prezzi correnti di mercato, in base al luogo di effettuazione degli interventi.
I tecnici abilitati devono poi stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Il rilascio di attestazioni e asseverazioni infedeli, prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che vanno dai 2.000 ai 15.000 Euro per ciascun documento ai soggetti responsabili, e – ovviamente – la decadenza dal beneficio.
Se nel corso dei controlli l’Agenzia delle Entrate accerta la mancata sussistenza dei requisiti che garantiscono accesso al Bonus, l’Ente provvederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi. Saranno quindi i beneficiari della detrazione a rispondere di eventuali violazioni, salvo in casi di responsabilità in solido. Il cessionario che ha dunque acquistato il credito d’imposta in buona fede, non ne perde il diritto all’utilizzo.
La notifica dell’accertamento potrà avvenire entro 5 anni (entro il 31 dicembre) dalla dichiarazione di fruizione del beneficio in caso di detrazione diretta, ed entro 8 anni (entro il 31 dicembre) in caso di cessione del credito.