Ai fini della detrazione Irpef per gli interventi di efficientamento energetico, la detrazione è riconosciuta anche nei casi in cui non risulti la trasmissione della documentazione all’Enea, l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Risulta rilevante solo l’effettivo sostenimento del costo per l’esecuzione dell’intervento, dato che è ininfluente l’invio della scheda dei lavori. Questo è quanto afferma la Commissione tributaria regionale Toscana, in data 3 novembre 2020, numero 790. Infatti, secondo i giudici di appello, occorre valorizzare l’effettiva esecuzione dei lavori e il sostenimento della spesa, risultando quindi irrilevante l’invio della documentazione, ritenuta di secondaria importanza.