Prestare Attenzione alle Maggioranze in Assemblea

Per deliberare gli interventi di riqualificazione energetica, è stato previsto un quorum ridotto per superare l’ostacolo delle assemblee in presenza. Infatti, l’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che: «le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio». Tale regola è prevista anche dall’articolo 1136, comma 3 del Codice Civile. 

Bisogna però prestare molta attenzione al significato di quanto dettato. Al riguardo, la Cassazione 25558/2020 ha chiarito che «la regola posta dall’art. 1136, comma 3, c.c., secondo la quale la deliberazione assunta dall’assemblea condominiale in seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio, va intesa nel senso che, coloro che abbiano votato contro l’approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore». Gli amministratori di condominio dovranno dunque tenere questa interpretazione in mente per ridurre il rischio di impugnazione del verbale.