Problemi e Soluzioni in Assemblea per il 110

Attorno al Superbonus e alla cessione del credito possono emergere parecchie situazioni di stallo all’interno della sfera condominiale. Dai condòmini irreperibili, a quelli morosi, questi tipi di problematiche possono rappresentare un serio pregiudizio all’appalto delle opere e alla corretta cessione del credito.

I morosi possono diventare un vero ostacolo nel momento in cui non firmano la cessione del credito. È probabile che il loro buco debba essere colmato dagli altri condomini, i quali possono essere chiamati a rispondere di coloro che non hanno aderito e pagare anche le loro quote. 

Il comma 9-bis, introdotto nell’articolo 119 della legge 34/2020, secondo cui «le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio» risolve in parte il problema. Infatti, con la sola delibera approvata, la banca può incassare tutto il credito fiscale di tutti i condòmini senza complicazioni eventualmente scaturite dai morosi o da chi ha taciuto sul proprio consenso individuale.

Rimane però il problema di coloro che, preferendo una detrazione individuale, si oppongono alla cessione, sostenendo che il diritto alla cessione del credito fiscale è del singolo proprietario e non del condominio, ritenendo la delibera priva di effetti. Per evitare un’impugnazione si può tentare un accordo con le banche che escluda quei condòmini che, diversamente, si impegnano a versare direttamente al condominio le loro quote della spesa.

Un discorso simile vale anche per l’impresa appaltatrice, la quale – vista la portata dei lavori – vorrebbe giustamente avere una garanzia. Sarebbe quindi da aspettarsi la richiesta da parte dell’impresa di un fondo di garanzia dell’ammontare di cui non si è espressa l’opzione del credito.