Il 5 ottobre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 i due decreti Mise sulle asseverazioni e sui requisiti tecnici, che arricchiscono e completano il quadro normativo per poter usufruire della super detrazione Ires e Irpef del 110% sugli interventi in ambito ecobonus e sismabonus.
Asseverazione per Ecobonus
Al fine di beneficiare del Superbonus 110% per gli interventi agevolati sul risparmio energetico qualificato, i tecnici abilitati dovranno garantire il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal Dm 6 agosto 2020, che sostituisce i decreti del 19 febbraio 2007 e del 11 marzo 2008. Inoltre, i tecnici dovranno assicurare che le spese sostenute rispettino tutti i massimali imposti per la specifica tipologia d’intervento, in quanto i costi per tipologia dovranno essere uguali/inferiori ai prezzi medi delle opere compiute, riportati sui prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti o ai prezzi riportati nelle guide sui prezzi informativi dell’edilizia, edite da Dei.
Nel caso in cui non sia possibile seguire le indicazioni dei suddetti prezziari, il tecnico dovrà determinare i prezzi in modo analitico, facendo anche riferimento ai massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’istallatore, come ad esempio i mq di copertura, che vengono comunque impiegati nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione dell’installatore o del fornitore, come ad esempio per gli impianti di climatizzazione invernale.
Entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere trasmessa telematicamente copia dell’asseverazione all’Enea, in base a quanto stabilito dal decreto asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020.