Il tecnico abilitato, secondo il decreto 6 agosto 2020, è il “soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”. Per il Superbonus al 110%, è condizione necessaria il rilascio di un’asseverazione. Qualora fosse rilasciata da un soggetto non abilitato, non potrebbe sussistere alcuna detrazione fiscale.
A meno di una diversa determinazione contrattuale, in caso di nomina dell’asseveratore da parte del Condominio/committente, il tecnico stesso può essere considerato all’interno dell’apparato di gestione del General Contractor, assumendo poteri autoritativi in veste di “agente dei condòmini o agente dell’amministratore”. Qualora la nomina fosse stata effettuata direttamente dal contraente, il tecnico asseveratore non assume alcun potere autoritativo nei confronti del contraente stesse.
Inoltre, ciascun tecnico è obbligato secondo l’art. 119, c. 14, Decreto-legge n. 34/2020 a stipulare una polizza professionale come tutela per eventuali errori, prevedendo una copertura per danni legati alla sua attività professionale. Deve, infine, prevedere un massimale minimo pari ad euro 500.000,00, garantire, ove si renda necessario, un’ultrattività pari a 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari sempre a 5 anni a garanzia delle asseverazioni.