Gli enti del terzo settore impegnati nei servizi socio-sanitari e assistenziali e le zone colpite da terremoto nelle quali, dal 2009 in poi, sia stato dichiarato lo stato di emergenza possono ancora usufruire del Superbonus con aliquota di detrazione piena al 110%.
Più precisamente, gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici «verificatisi a far data dal 1° aprile del 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza», è possibile accedere al superbonus al 110% fino al 31 dicembre del 2025. Questa agevolazione si combina ai contributi per la ricostruzione; spetterà per l’importo eccedente questi sostegni e riguarderà sia gli edifici condominiali che quelli unifamiliari.
È essenziale, comunque, che sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico.
In alternativa a questa strada, è possibile percorrere quella del superbonus rafforzato. Consiste nell’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al superbonus nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni colpiti da terremoto dopo il 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Questa detrazione, a differenza dell’altra, è alternativa al contributo per la ricostruzione.
Per tutti questi interventi viene anche mantenuta la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, in deroga alle limitazioni introdotte dal decreto cessioni di febbraio scorso.
Accanto a questa agevolazione c’è anche quella per il terzo settore. Per gli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie, ci sarà una detrazione del 110% fino alla fine del 2025.
Questi immobili dovranno, però, rientrare nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.
Inoltre, potranno sfruttare un calcolo particolare dei massimali. Il limite ordinario, infatti, sarà moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva degli immobili e la superficie media ricavabile dall’Osservatorio del mercato immobiliare.
In questo modo, si terrà conto della maggiore dimensione di queste unità che, in molti casi, potrà incrementare di parecchio i limiti massimi di spesa. Anche in questo caso, infine, non vale il divieto di cessione del credito e di sconto in fattura fissato dal decreto cessioni di febbraio 2023.