Rischio conflitto di interessi per l’amministratore di condominio

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il compenso dell’amministratore rientra nelle spese detraibili solo se gli viene conferita la veste di “responsabile dei lavori”, cioè del soggetto «che può essere incaricato dal committente» per svolgere i compiti attribuitigli dal Dlgs 81/2008 ed è responsabile degli adempimenti a lui conferiti. Il committente, però, è un condominio. Può accadere che l’amministratore rivesta un duplice  ruolo, infatti il condominio, in persona dell’amministratore, può stipulare un contratto con l’amministratore stesso, che diventa responsabile dei lavori e assume la titolarità della posizione giuridica di due parti dello stesso contratto.
Si possono ravvisare due ipotesi: la prima, se il contratto è annullabile in assenza di specifica autorizzazione in quanto il contratto è concluso con se stesso dal rappresentante; la seconda, cioè il conflitto di interessi.
La seguente situazione si ha quando l’amministratore attribuisce a se stesso un ulteriore compenso per il ruolo di responsabile dei lavori o di responsabile del trattamento dei dati sensibili.