Risposte a interpello n. 346 e 348 chiariscono gli interventi relativi al bonus facciate

Il “bonus facciate”, introdotto con la Legge di bilancio 2020, è pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. Non prevede limiti di spesa e la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, detraibili nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Le risposte a interpello n. 346 e 348 del 2020 hanno fornito chiarimenti in merito al bonus, escludendo le spese sostenute per interventi sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio, come ad esempio coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre dichiarato che il bonus facciate non spetta per le spese relative ai lavori di verniciatura degli scuri e persiane, in quanto gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi (anch’essi esclusi dal bonus).
La circolare n. 2 del 2020 ha chiarito che è possibile fruire della detrazione in relazione agli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico oppure che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Per quanto riguarda i balconi, ornamenti o fregi, è possibile usufruire anche per gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura.
Come affermato in precedenza, sono invece escluse le spese sostenute per gli interventi sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio, come le coperture (tetti, lastrici solari) e i pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, e in aggiunta anche per la sostituzione di infissi, grate, portoni, cancelli, vetrate (esclusi dalla nozione di strutture “opache”).
Sono ammessi al bonus facciate gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio”, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, che sugli altri lati dello stabile.
La detrazione non spetta agli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, tranne quelle visibili, anche parzialmente, dal suolo ad uso pubblico o dalla strada.